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martedì 18 settembre 2007

VT: Tromba d'aria, finanziamenti alle imprese

TROMBA D'ARIA, FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE
Il 17 settembre, la Prefettura ha ospitato e patrocinato la firma della convenzione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato in favore degli imprenditori che hanno subìto danni a causa della tromba d'aria che si è abbattuta sul territorio della Tuscia viterbese il 23 agosto.
Hanno aderito alla convenzione: Provincia, Camera di commercio, Banca di Viterbo, Banca Etruria, Banco di Brescia, Cassa di Risparmio di Viterbo e, per i Confidi, Fidit Alto Lazio, Cooperativa commercianti di Viterbo, Artigiancoop, Cooperativa artigiana di Garanzia, Fidindustria Lazio, Agricredito, Confidi Confagricoltura, Consorzio di garanzia Confederazione italiana agricoltori Agricredito.
Di seguito, il testo integrale della convenzione
CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATO PER LE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI VITERBO COLPITE DALLA TROMBA D'ARIA DEL 23 AGOSTO 2007
Premesso che:
- a seguito delle riunioni convocate dal Prefetto di Viterbo per l'esame della situazione sui danni provocati dalla tromba d'aria del 23 agosto scorso, in particolare nei settori produttivi agricoli, artigiani, turistici e commerciali, si è costituita una struttura di coordinamento costituita da Prefettura, Provincia, Camera di Commercio, Settore Regionale Decentrato dell'Agricoltura, con l'obiettivo di attivare celermente tutte le procedure per la richiesta di risarcimento danni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
Preso atto che:
- tra le soluzioni decise per forme tempestive di sostegno economico e finanziario agli imprenditori colpiti dall'evento calamitoso, finalizzate essenzialmente ad assicurare la legalità del credito anche nei confronti di imprenditori che offrono minori garanzie, si sono favorevolmente concretizzati i contatti con il sistema bancario locale, che, nella riunione del 7 settembre scorso, ha acconsentito ad offrire un credito a tasso di interesse agevolato a fronte di garanzie offerte dagli Enti locali e dalla Camera di Commercio;
- nella condivisione delle considerazioni espresse nel preambolo ed in funzione preventiva della legalità del credito, tra la Camera di Commercio di Viterbo, la Provincia di Viterbo, i Confidi e gli Istituti di Credito, di seguito chiamati "Banche", firmatari della presente Convenzione, con il patrocinio della Prefettura di Viterbo,
Si conviene quanto segue
Art. 1 : Finalità
1. Scopo della presente Convenzione è quello di addivenire ad un abbattimento in conto interessi del costo del denaro necessario per la realizzazione di interventi di recupero funzionale e messa in sicurezza delle strutture produttive danneggiate dalla " tromba d'aria" del 23 agosto 2007, in quanto ciò potrebbe porre in una situazione di fallimento di mercato le imprese coinvolte.
2. A tal fine, la Camera di Commercio e la Provincia di Viterbo, visti in particolare, per quanto concerne le imprese agricole:
- il "Regime di Aiuti di Stato n. 241/01", autorizzato dalla Comunità europea in data 7 maggio 2002 ed avente ad oggetto i contributi concessi dalle Camere di Commercio alle piccole e medie imprese agricole di cui agli articoli 2135 e 2083 del codice civile, al fine di favorirne e incentivarne l'attività;
- la delibera di Giunta camerale n. 3/13 del 18.03.2004 di adesione al suddetto regime;
- il recente Reg. (CE) del 15.12.2006 n. 1857/2006, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001", ed in particolare l'art. 11, contenente disposizioni in merito all'erogazione di "aiuti per le perdite dovute ad avversità atmosferiche";si impegnano a stanziare nei rispettivi bilanci € 50.000,00 ciascuna, al fine di pervenire ad una implementazione dei fondi di garanzia dei Confidi e ad una conseguente ulteriore diminuzione del tasso d'interesse previsto dalla presente Convenzione.
Art. 2: Soggetti beneficiari
1. I finanziamenti agevolati sono destinati alle imprese con sede legale o unità locale nella provincia di Viterbo, operanti nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo, dei servizi, del commercio, e cooperative sociali, rientranti nella definizione di piccola impresa stabilita dal decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 18/9/1997, le quali, a causa della "tromba d'aria" del 23 agosto 2007, devono necessariamente attuare interventi di recupero funzionale alle strutture direttamente riconducibili all'attività produttiva.
2. E' definita piccola impresa quella che soddisfa tutti i requisiti sotto indicati:
a) ha meno di 50 dipendenti;
b) ha un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di Euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di Euro;
c) è in possesso del requisito di indipendenza, come definito all'art. 1, comma 4, del citato decreto ministeriale del 18 settembre 1997.
Art. 3: Interventi ammissibili
1. Sono ammissibili gli interventi relativi a capannoni, magazzini, ricoveri per macchine, edifici di lavorazione, attrezzature e macchinari nonché impianti (vigneti, oliveti e frutteti vari).
2. Le spese devono essere al netto di IVA e i beni debbono essere acquisiti direttamente.
Art. 4: Misura delle agevolazioni
1. Le operazioni saranno poste in essere sotto forma di mutui chirografari e/o finanziamento agrario rimborsabili mediante pagamento di rate mensili, trimestrali o semestrali posticipate con durata massima di 5 anni, ricomprendenti un eventuale periodo di preammortamento, compreso tra 6 e 12 mesi, da concedere su richiesta dell'interessato. L'importo del finanziamento non potrà superare una spesa ammissibile superiore ai 50.000,00 Euro. A favore dell'istituto finanziatore il beneficiario del prestito pagherà l'interesse nominale annuo variabile, corrispondente all'Euribor a 6 mesi, pubblicato dal quotidiano "II Sole 24 ore" media mese precedente, vigente al momento dell'erogazione, arrotondato allo 0,05 superiore maggiorato di 0,25 punti percentuali. Nel caso di tasso fisso, sarà applicato il tasso di riferimento agrario ridotto di 0,65 punti percentuali.
2. È escluso qualsiasi addebito per spese istruttorie, commissioni, provvigioni, ecc. tranne l'importo del bollo sugli eventuali effetti cambiari ed imposte varie.
Art. 5: Presentazione delle domande
1. La domanda di concessione del finanziamento deve essere presentata ai Confidi entro il 31 ottobre 2007 e compilata secondo lo schema di cui all'Allegato 1. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
A) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e succ. mod. e int.egr, contenente l'indicazione precisa della natura degli interventi di recupero della funzionalità del bene e/o per la messa in sicurezza dello stesso; somma necessaria per realizzare detti interventi;
B) copia della comunicazione del danno subito presentata al Comune di riferimento e/o al Settore Decentrato dell'Agricoltura della Regione Lazio;
C) documentazione fotografica;
D) atto confermativo a firma del Rappresentante legale del Confidi o di altra struttura associativa di riferimento;
E)per le imprese non agricole, la dichiarazione de minimis.
2. La Banca delibera, ad insindacabile e motivato giudizio, la concessione dei finanziamenti, entro 20 giorni dalla data di presentazione dell'istanza da parte dei Confidi.
3. Il termine di 20 giorni può essere incrementato di ulteriori 20 giorni qualora si faccia ricorso al Fondo Centrale di Garanzia.
4. I Confidi, entro il 20 dicembre 2007, devono trasmettere alla Camera di Commercio un riepilogo delle domande di finanziamento ricevute nel periodo di riferimento, specificando per ciascuna di esse la data di presentazione della domanda, l'entità dell'importo richiesto, concesso ed erogato, la durata del finanziamento (in mesi), incluso l'eventuale periodo di preammortamento, e la percentuale della garanzia prestata dal Confidi, nonché l'importo complessivamente erogato in tal senso e l'ammontare complessivo degli interessi previsti.
Art. 6: Servizi prestati dai Confidi
1. I finanziamenti dovranno essere assistiti dalle garanzie mutualistiche prestate dai Confidi alle imprese, secondo le disposizioni del proprio Statuto, senza l'applicazione di commissioni o di altre spese direttamente riconducibili alla procedura.
2. Nello svolgimento della propria attività, ai fini dell'accesso ai Fondi pubblici di garanzia, i Confidi possono avvalersi della collaborazione di Mediocredito Centrale, ovvero di Artigiancassa nel caso di imprese artigiane.
Art. 7: Modalità di erogazione del contributo pubblico
1. La Camera di Commercio e la Provincia di Viterbo erogheranno ai Confidi le somme stanziate, di cui all'art. 1, in proporzione agli importi complessivamente erogati dagli stessi, in attuazione delle presente Convenzione.
2. I Confidi, ad ulteriore abbattimento del tasso di interesse già applicato, ripartiranno le somme ricevute tra le singole imprese in proporzione all'ammontare degli intessi pagati.
Art. 8: Interpretazione ConvenzionePer la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall'interpretazione della presente Convenzione sarà competente lo Sportello di Conciliazione presso la Camera di Commercio di Viterbo.(martedì 18 settembre 2007)
trattamento digitale Carlo Maria Ponzi
Fonte: Ufficio stampa Provincia di Viterbo

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