E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre scorso la legge 2 Ottobre 2007, n. 160 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione".
Il provvedimento era stato approvato definitivamente dal Senato nella seduta del 2 ottobre 2007.
La nuova legge introduce varie modifiche al codice, tra cui quella che riguarda la guida senza patente (ovvero la guida con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti), per cui vengono previste sanzioni penali, quali l'arresto fino a un anno e l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032.
Per quanto riguarda la velocità dei veicoli, la legge introduce, tra l'altro, una nuova più grave fattispecie di superamento dei limiti, qualora siano superati di oltre 60 km/h; il superamento di oltre 40 km/h e di non oltre 60 km/h dei limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 370 a 1.485 euro e alla sospensione della patente di guida da tre a sei mesi. Per la più grave fattispecie del superamento di oltre 60 km/h del limite di velocità, viene prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000 e la sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi.
Viene poi introdotto il divieto di tenere acceso il motore durante la sosta e la fermata del veicolo allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso, sanzionando la violazione con il pagamento di una somma da euro 200 a euro 400.
Inasprite inoltre le sanzioni relative all'uso di apparecchi radiotelefonici o di cuffie e per la guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di sostanze stupefacenti.
Sono state inserite delle disposizioni per contrastare il fenomeno delle cosiddette "stragi del sabato sera", anche attraverso l'obbligo, per i titolari di locali notturni, di interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte o ad assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico.
Il provvedimento era stato approvato definitivamente dal Senato nella seduta del 2 ottobre 2007.
La nuova legge introduce varie modifiche al codice, tra cui quella che riguarda la guida senza patente (ovvero la guida con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti), per cui vengono previste sanzioni penali, quali l'arresto fino a un anno e l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032.
Per quanto riguarda la velocità dei veicoli, la legge introduce, tra l'altro, una nuova più grave fattispecie di superamento dei limiti, qualora siano superati di oltre 60 km/h; il superamento di oltre 40 km/h e di non oltre 60 km/h dei limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 370 a 1.485 euro e alla sospensione della patente di guida da tre a sei mesi. Per la più grave fattispecie del superamento di oltre 60 km/h del limite di velocità, viene prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000 e la sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi.
Viene poi introdotto il divieto di tenere acceso il motore durante la sosta e la fermata del veicolo allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso, sanzionando la violazione con il pagamento di una somma da euro 200 a euro 400.
Inasprite inoltre le sanzioni relative all'uso di apparecchi radiotelefonici o di cuffie e per la guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di sostanze stupefacenti.
Sono state inserite delle disposizioni per contrastare il fenomeno delle cosiddette "stragi del sabato sera", anche attraverso l'obbligo, per i titolari di locali notturni, di interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte o ad assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico.
Fonte: Governo italiano
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