É stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2008 il Decreto legislativo n. 32 che apporta modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, in attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Le novità più importanti riguardano la riformulazione dell’articolo 20, circa le “Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno”.
Tale diritto può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico.
I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta e attuale all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.
L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti.
Per adottare un provvedimento di allontanamento occorre tener conto:
della durata del soggiorno in Italia dell'interessato;
della sua età;
della sua situazione familiare e economica;
del suo stato di salute;
della sua integrazione nel territorio nazionale;
dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine.
I cittadini che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni, o sono minorenni, possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica sicurezza, a meno che l'allontanamento sia necessario nell'interesse del minore.
Le malattie o le infermità che possono giustificare limitazioni alla libertà di circolazione nel territorio nazionale sono solo quelle con potenziale epidemico, individuate dall'Organizzazione mondiale della sanità, ed altre malattie infettive o parassitarie contagiose, purché siano oggetto di disposizioni di protezione applicate ai cittadini italiani.
I provvedimenti di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, nonché i provvedimenti di allontanamento per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato sono adottati dal Ministro dell’Interno; negli altri casi, sono adottati dal prefetto del luogo dove residenza o dimora il destinatario.
I provvedimenti di allontanamento devono essere motivati, a meno che non esistano motivi riguardanti la sicurezza dello Stato.
Se il destinatario del provvedimento di allontanamento rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso, è punito (nell'ipotesi di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato) con la reclusione fino a due anni; è punito con la reclusione fino ad un anno, nelle altre ipotesi.
Il giudice può sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso per un periodo da cinque a dieci anni. L'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non è definitiva.
Il Decreto legislativo n. 32 riformula, infine, anche gli articoli 21: “Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno”, e 22: “Ricorsi avverso i provvedimenti di allontanamento”), del precedente decreto legislativo 6 febbraio 2007
Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri
Le novità più importanti riguardano la riformulazione dell’articolo 20, circa le “Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno”.
Tale diritto può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico.
I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta e attuale all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.
L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti.
Per adottare un provvedimento di allontanamento occorre tener conto:
della durata del soggiorno in Italia dell'interessato;
della sua età;
della sua situazione familiare e economica;
del suo stato di salute;
della sua integrazione nel territorio nazionale;
dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine.
I cittadini che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni, o sono minorenni, possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica sicurezza, a meno che l'allontanamento sia necessario nell'interesse del minore.
Le malattie o le infermità che possono giustificare limitazioni alla libertà di circolazione nel territorio nazionale sono solo quelle con potenziale epidemico, individuate dall'Organizzazione mondiale della sanità, ed altre malattie infettive o parassitarie contagiose, purché siano oggetto di disposizioni di protezione applicate ai cittadini italiani.
I provvedimenti di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, nonché i provvedimenti di allontanamento per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato sono adottati dal Ministro dell’Interno; negli altri casi, sono adottati dal prefetto del luogo dove residenza o dimora il destinatario.
I provvedimenti di allontanamento devono essere motivati, a meno che non esistano motivi riguardanti la sicurezza dello Stato.
Se il destinatario del provvedimento di allontanamento rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso, è punito (nell'ipotesi di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato) con la reclusione fino a due anni; è punito con la reclusione fino ad un anno, nelle altre ipotesi.
Il giudice può sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso per un periodo da cinque a dieci anni. L'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non è definitiva.
Il Decreto legislativo n. 32 riformula, infine, anche gli articoli 21: “Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno”, e 22: “Ricorsi avverso i provvedimenti di allontanamento”), del precedente decreto legislativo 6 febbraio 2007
Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri
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