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lunedì 9 giugno 2008

Ici: Istruzioni per l'uso


COMUNICAZIONE STAMPA N° 148
Viterbo, 4 giugno 2008

ICI: ISTRUZIONI PER L'USO

A decorrere dall'anno 2008, a seguito della pubblicazione del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, sono escluse dall'imposta comunale sugli immobili le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 ed A9 per la quali continua ad applicarsi l'aliquota ridotta e la detrazione per abitazione principale, prevista dal D.Lgs. n. 504/92, e le ulteriori detrazioni previste dal regolamento comunale.

Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella adibita a dimora abituale del contribuente, che ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si deve intendere, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.

Sono, altresì, escluse dall'imposta anche le unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali, per legge o per regolamento comunale. Ai sensi dell'art. 5 del vigente regolamento comunale relativo all'ICI sono assimilate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado, che nelle stesse abbiano stabilito la propria residenza almeno nel corso dell'anno precedente a quello in cui si fa valere l'esclusione. Rimane fermo, in questo caso, l'onere a carico del contribuente di presentare la prevista autocertificazione su apposito modulo predisposto dal Comune.
Anche l'unità immobiliare del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale è esclusa dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, a condizione che lo stesso non possieda l'abitazione principale nello stesso Comune ove è ubicata l'ex casa coniugale.

Sono, infine, escluse dall'imposta comunale sugli immobili le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (A.T.E.R.).
Sono escluse dall'imposta anche le pertinenze dell'abitazione principale, di cui all'art.4 del vigente regolamento comunale in materia di Imposta Comunale sugli Immobili.

Per ogni ulteriore informazione i contribuenti potranno rivolgersi all'Ufficio ICI del Comune di Viterbo, sito in piazza del Plebiscito, 6, durante l'orario di apertura al pubblico, o telefonicamente ai numeri 0761.348302 - 0761.348306 - 0761.348310 - 0761.348316

Ufficio stampa Comune di Viterbo

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