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lunedì 3 dicembre 2007

Direttiva sull’uso dei videofonini a scuola


Il Ministro della Pubblica istruzione, Giuseppe Fioroni, ha adottato il 30 novembre 2007 la Direttiva n.104, inviata a tutte le scuole, con il parere favorevole del Garante della privacy, recante linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente, con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche, allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali.

Chi diffonde immagini con dati personali altrui non autorizzate - tramite internet o mms – è passibile di multe da 3 a 18 mila euro, o da 5 a 30 mila euro nei casi più gravi (che possono essere irrogate dall’Autorità garante della privacy), nonché di sanzioni disciplinari che spettano invece alla scuola. Le istituzioni scolastiche autonome hanno inoltre il potere (nei regolamenti di istituto di inibire o sottoporre ad opportune e determinate cautele l’utilizzo di mms, di registrazioni audio e video, di fotografie digitali all’interno dei locali scolastici.

Di fatto, come scrive il Ministro, una circolazione incontrollata di filmati, registrazioni audio, fotografie digitali può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali degli interessati, tanto più grave quando riguardi informazioni relative allo stato di salute, alle convinzioni religiose, politiche, sindacali o altri dati sensibili.

In tutti questi casi trova applicazione il codice per la protezione dei dati personali. In particolare, la Direttiva, richiama gli obblighi di preventiva informazione e di necessaria acquisizione del consenso dell’interessato da parte di chi raccoglie e utilizza dati personali mediante i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici.

Nell’ipotesi in cui, viceversa, i filmati, le immagini o i suoni, relativi ad altre persone, siano acquisiti mediante telefonino per “fini esclusivamente personali” (come riprendere una lezione dell’insegnante a scopo di studio individuale) non operano i predetti obblighi di informativa e di acquisizione del consenso in materia di trattamento dei dati personali, a condizione che le informazioni così raccolte "non siano destinate ad una comunicazione sistematica o alla diffusione". Anche in questi casi, tuttavia, si devono rispettare ulteriori obblighi previsti da altre norme diverse da quelle relative alla privacy (per es., l’art. 10 del codice civile (abuso dell’immagine altrui), o l’art.528 del codice penale (pubblicazioni oscene).

E’ il caso di ricordare che gli studenti sono titolari per Statuto del diritto alla riservatezza e hanno il dovere di osservare nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto e dei loro compagni lo stesso rispetto che giustamente chiedono per se stessi.
L’utilizzo improprio dei videofonini costituisce pertanto oltre che un trattamento illecito di dati personali, anche una grave mancanza sul piano disciplinare.
Di qui la necessità che tali comportamenti siano severamente sanzionati dai regolamenti di istituto. Il ministero collaborerà con il Garante per promuovere tutte le iniziative utili ad informare e a formare i dirigenti scolastici, gli insegnanti e gli studenti sui temi della tutela della privacy.
Fonte: Ministero della Pubblica Istruzione

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